Lo spopolamento degli esercizi commerciali dai centri cittadini può creare notevoli danni sociali in quanto il tessuto urbano, senza la presenza di un adeguato numero di negozi che offrono servizi ed opportunità d'acquisto e di socializzazione, si impoverisce, provocando, nel tempo, fenomeni di degrado urbano. Gli esercizi commerciali storicamente inseriti nei centri storici assicurano un presidio, aggregano, rendono vivo, pulito ed animato il centro, costituiscono un argine al paventato degrado.
L'azione della Provincia per cercare di frenare questo fenomeno si realizza attraverso due strumenti operativi, contenuti nell'articolo 64 della legge provinciale sul commercio 2010:
a) il finanziamento ai comuni per la realizzazione di interventi di abbellimento del luogo storico del commercio, essenzialmente interventi di miglioria dell'arredo urbano (attualmente sospesi per carenza di fondi);
b) il finanziamento ai consorzi per l'organizzazione di eventi.
In particolare l'articolo 64, comma 2, prevede la concessione di contributi (nella misura massima del 40% della spesa ammissibile) a chi cura, organizza e realizza eventi di richiamo di interesse culturale e di spettacoli per favorire l'aggregazione sociale e migliorare la capacità di attrazione dei luoghi storici del commercio. Il legislatore provinciale ritiene di pubblico interesse sia per ragioni economiche sia sociali coinvolgere soggetti privati qualificati (soggetto a livello comunale costituito in una forma giuridica adeguata che assicuri l'adesione aperta dei soggetti che vogliono partecipare) direttamente interessati alla salvaguardia del commercio nei centri cittadini. Le iniziative realizzate da questi soggetti devono essere orientate a favore dell'intero luogo storico del commercio.
I criteri attuativi sono stati da ultimo approvati con deliberazione GP n. 1460 del 30 agosto 2016.
Botteghe storiche del Trentino – chiarimenti sull’utilizzo della relativa targa - deliberazione della Giunta provinciale n. 539 del 25 marzo 2011.
Botteghe storiche del Trentino – chiarimenti sul requisito di cui all'art. 2, punto 1, lett. b) dell’allegato B) alla deliberazione di Giunta provinciale n. 539 di data 25.03.2011.