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Provincia Autonoma di Trento - Commercio

 
 
 
 
 
 

Breve sintesi non esaustiva della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6


Sono ammissibili ad agevolazione le seguenti iniziative:

  1. acquisizione di beni in proprietà;
  2. esecuzione di lavori su immobili in disponibilità al richiedente, ivi compresa la costruzione di fabbricati;
  3. acquisizione di software in licenza d’uso;
  4. operazioni in leasing; le agevolazioni riguardano contratti della durata massima di otto anni e diciotto anni rispettivamente per i beni mobiliari e immobiliari; non sono ammissibili le operazioni di leaseback, nemmeno per interposti soggetti.

Gli investimenti devono:

  1. rispondere a requisiti di razionalità e funzionalità in relazione all'attività svolta dal richiedente;
  2. essere utilizzati esclusivamente dall'impresa beneficiaria delle agevolazioniper l’esercizio dell’attività per la quale l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese

Più nel dettaglio per quanto riguarda i beni immobili sono ammissibili ad agevolazione le spese per:

  1. l’esecuzione di lavori su immobili, ivi compresa la costruzione di fabbricati;
  2. le spese tecniche di progettazione, direzione lavori, certificazione, collaudo statico, per la sicurezza di cantiere nella misura massima cumulativa del 7 per cento dei lavori;
  3. l’acquisizione di immobili;
  4. l’acquisizione di terreni, soltanto se il programma di investimento prevede anche l’acquisto, la costruzione o l'ampliamento di un immobile insistente sullo stesso terreno
  5. impianti connessi ad interventi di tipo immobiliare per i quali risulti necessario uno strumento edilizio autorizzativo;
  6. l’acquisto di materiali impiegati in opere realizzate anche direttamente dall’impresa richiedente

Per quanto riguarda invece i beni mobiliari, sono ammissibili ad agevolazione le spese per:

  1. impianti non connessi ad interventi di tipo immobiliare per i quali non risulti necessario uno strumento edilizio autorizzativo;
  2. macchinari;
  3. mobili, arredi ed attrezzature, purché funzionali all’attività, nonché le macchine d’ufficio e le insegne;
  4. imballo, trasporto, installazione e collaudo dei suddetti  beni mobili;
  5. autoveicoli solo per alcune categorie del dettaglio e con limitazioni per l’ingrosso.

Non sono invece ammissibili ad agevolazione le spese relative a:

  1. beni riportati in fatture di valore complessivo imponibile inferiore a 500 Euro;
  2. materiali di consumo, attrezzatura minuta, beni di facile deperibilità e utensileria;
  3. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  4. beni che costituiscono motivo di abbellimento ornamentale (ad esempio piante e fiori, fioriere, quadri, tappeti, tendaggi interni, vetrofanie);
  5. telefoni cellulari e telefonia mobile;
  6. beni mobili usati, salvo il caso di acquisizione da procedure concorsuali o da pubblici incanti.

Sono previste soglie minime e massime della spesa ammissibile ad agevolazione diversificate tra commercio all’ingrosso ed al dettaglio. Inoltre è stabilita una soglia di significatività dell’iniziativa rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni dell’impresa istante.

La Giunta provinciale, con proprio provvedimento, può stabilire prezzi massimi ammissibili ad agevolazione per gli investimenti immobiliari, anche differenziati in relazione alla tipologia di attività economica

In ogni anno solare può essere presentata solamente una domanda di agevolazione

I progetti di investimento relativi a spese di importo fino ad euro 300.000 per il commercio all’ingrosso ed euro 150.000 per il commercio al dettaglio, possono essere esaminati in procedura automatica, ovvero prima si sostengono le spese e solo successivamente si presenta l’istanza di agevolazione. Altrimenti la procedura applicabile è quella valutativa, per cui gli investimenti devono essere effettuati non prima del giorno di presentazione della domanda e non oltre tre anni dalla data di concessione dell’agevolazione. Inoltre le iniziative devono essere avviate entro un anno dalla data di concessione dell’agevolazione e la documentazione per la rendicontazione delle spese deve essere presentata obbligatoriamente entro sei mesi dal termine fissato per l’ultimazione dell’iniziativa. Solo per la procedura valutativa si esamina l’idoneità economico – finanziaria dell’impresa.

Le misure agevolative sono modulate tra un minimo del 7,5% ed un massimo del 30% sulla base della eventuale sussistenza di priorità e maggiorazioni ed in relazione alla classe dimensionale dell’impresa istante. La priorità più frequentemente assegnata per il commercio al dettaglio è “Investimenti prevalentemente immobiliari” mentre per il commercio all’ingrosso è “Incrementi occupazionali”; per ambedue le tipologie commerciali è spesso applicata la priorità “Nuova iniziativa”.

Per importi richiesti a contributo fino ad Euro 300.000 l’erogazione delle agevolazioni avviene in un’unica soluzione; per importi superiori viene rateizzata (attualmente in 5 annualità).

L’ottenimento dell’agevolazione comporta per l’impresa beneficiaria l’assunzione di alcuni obblighi, tra i quali il principale consiste nel divieto di alienare, cedere o comunque distogliere dalla destinazione i beni per i quali sono state concesse le agevolazioni, per un periodo di:

  • tre anni per i beni mobili di valore complessivo fino a 250.000 euro; cinque anni per i beni mobili di valore complessivo superiore a 250.000 euro;
  • dieci anni per i beni immobili.
 
 
 
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