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Provincia Autonoma di Trento - Commercio

 
 
 
 
 
 
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Carburanti

L’articolo 53 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 e successive modificazioni disciplina l’attività di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti per uso autotrazione.

In particolare è soggetta a concessione amministrativa da parte del Servizio commercio della Provincia l’installazione e la gestione di impianti di distribuzione carburante stradali (compresi quelli installati sulle autostrade).

E’ invece soggetta ad autorizzazioneamministrativa da parte del Servizio commercio della Provincia l’installazione e la gestione di impianti di distribuzione carburante privati, utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche locali, nonché quelli ubicati all’interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili che siano destinati esclusivamente al prelevamento di carburante occorrente agli automezzi dell’impresa. Per l’esercizio di impianti mobili presso i cantieri temporanei, omologati fino a nove metri cubi, l’autorizzazione è sostituita da unadenuncia di inizio attività. La quantità di prodotto erogata dagli impianti privati deve essere annualmente comunicata alla Provincia entro il 30 gennaio dell’anno successivo.

Il Servizio commercio rilascia anche nulla-osta con validità annuale per il prelievo di carburanti in recipienti mobili da parte di operatori economici presso gli impianti di distribuzione carburanti stradali.

La documentazione necessaria per ottenere concessione od autorizzazione o il nulla-osta, nonché la dichiarazione di inizio attività è scaricabile nella parte modulistica insieme ad altre domande inerenti varie procedure amministrative.

 
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